D.M. 28 luglio 1992, n. 570
Regolamento concernente adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori

fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993)
 

Art. 1 

Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell’art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

a) dal 12% al 14% quanto l’attivo non superi i 20 milioni di lire;
b)
dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;
c)
dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;
d)
dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;
e)
dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;
f) 
dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;
g
) sino all’1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;
h)
sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.

Al curatore è inoltre corrisposto, sull’ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra. 

Art. 2 

Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato con i criteri indicati nell’art. 1, tenuto conto dell’opera prestata.
Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione dell’opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull’ammontare dell’attivo, previste dall’art. 1, comma 1, calcolate sull’ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all’art. 1, comma 2. 

Art. 3

Qualora sia autorizzata la continuazione dell’attività economica dell’impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,25% sull’ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti conseguiti durante l’esercizio provvisorio. 

Art. 4 

Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a un milione di lire, salvo il caso previsto dall’art. 2, comma 1.
Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 5% sull’importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente. 

Art. 5 

Nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettano al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui all’art. 1, sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei casi di gestione previsti dall’art. 191 del citato regio decreto n. 267/1942. In tali ultimi casi, allo stesso commissario spettano i compensi aggiuntivi di cui all’art. 3 del presente decreto.
Al commissario giudiziale spettano i compensi anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all’art. 1 sull’attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall’art. 182 del regio decreto n. 267/1942.
Al commissario giudiziale competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsti all’art. 4, comma 2.
Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell’opera prestata. 

Art. 6 

Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata. 

Art. 7 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce i decreti del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1930, 1 gennaio 1945, 4 giugno 1949,16 luglio 1965, 27 novembre 1976 e 17 aprile 1987.
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