BASILEA 2: COS'E' E COSA CAMBIERÀ PER LE IMPRESE

LE BANCHE DARANNO UNA VALUTAZIONE A CIASCUNA AZIENDA...

 

Cos'è Basilea 2

"Basilea 2" è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating.

I Soggetti interessati

Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. I membri attuali del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Il Comitato opera in seno alla BRI, Banca dei Regolamenti internazionali, con sede a Basilea, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuove la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.

I tre punti principali di Basilea2

Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre punti:

  1. I Requisiti patrimoniali minimi:
    E' la parte del nuovo Accordo che più importa. E', in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988 che richiedeva un requisito di accantonamento dell'8%. In primo luogo ora si tiene conto del rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi; misura in parte riveduta nel giugno 2002) e del rischio di mercato. In secondo luogo, per il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di utilizzare sistemi di internal rating, con l'obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate.
  2. Il controllo delle Banche Centrali:
    Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e d’assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi.
  3. Disciplina del Mercato e Trasparenza:
    Sono previste regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.

Cosa cambia per le imprese

Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio sottostante a un finanziamento o a un investimento implica inevitabilmente che il prezzo di quel finanziamento o di quell’investimento divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto. In seguito al recepimento delle nuove disposizioni regolamentare il legame fra rating interno e pricing si farà più solido, più strutturato e più trasparente. Ciò potrà indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare le PMI, in quanto i prenditori di minore qualità creditizia (tipicamente le piccole e medie imprese) vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento.

In pratica, secondo una larga parte degli osservatori, le banche sarebbero indotte a ridurre il credito destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi d’interesse. Sul documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche che hanno portato a modifiche che, pur non cancellando i dubbi, dovrebbero attenuare le conseguenze negative attese dall'applicazione dell'accordo. Quali sono queste conseguenze negative? Sono almeno tre:

  1. La discriminazione tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le metodologie più avanzate, quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi);
  2. La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto dal sistema dei rating interni;
  3. Il problema della prociclicità finanziaria (nei periodi di rallentamento economico, l'Accordo avrebbe l'effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa). Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte a difendere la specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza di migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese.

Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2 sulle PMI.

Ma che cos'è il rating interno?

Qui occorre osservare che il Comitato di Basilea 2 ha fornito soprattutto un quadro di riferimento, non regole dettagliate, quindi il metodo di calcolo del rating internamente alla Banca A potrà differire anche significativamente da quello adottato dalla Banca B. Ciò sia con riferimento agli elementi considerati che al peso attribuito a ciascuno di essi. I metodi IRB (Internal Rating Based) possono essere definiti un “insieme strutturato e documentabile di metodologie e processi organizzativi che permettono la classificazione su scala ordinale del merito di credito di un soggetto e che quindi consentono la ripartizione di tutta la clientela in classi differenziate di rischiosità, a cui corrispondono cioè diverse probabilità di insolvenza”. Quindi le imprese saranno valutate, con riferimento alla rischiosità, cioè alla probabilità di insolvenza, sulla base di una scala ordinale di merito e attraverso l'utilizzo di metodologie e di processi organizzativi adatti (e approvati da Banca d'Italia, per inciso).

Le imprese avrebbero in teoria tre anni per adeguarsi? Assolutamente NO!

I gruppi bancari che ambiscono al riconoscimento più avanzato dell’Accordo (cd. Advanced Approach, che dovrebbe consentire i più rilevanti vantaggi sul piano regolamentare ed operativo, nonché i maggiori benefici patrimoniali) dovranno adottare il conteggio “parallelo” del nuovo e del vecchio Accordo a partire dalla fine del 2005; per fare ciò dovranno dimostrare di avere adottato l’uso interno dei modelli da almeno tre anni, secondo le indicazioni previste dall’Accordo stesso.

Di fatto l’Accordo, per i Gruppi bancari che ambiscono alle versioni più sofisticate, entrerà in vigore nel corso del 2003, dovendo rispettare almeno tre anni di conformità operativa, strumentale, organizzativa per potersi qualificare per gli approcci più avanzati.

La Banca d’Italia ha indicato di attendersi che tutti i gruppi bancari italiani con patrimonio consolidato superiore a €.3/mld. adottino gli approcci basati sui modelli interni.