Legge
17/02/92 n.154 "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" |
G.U. 24 febbraio 1992 n. 45
Art. 1 Ambito soggettivo d'applicazione.
Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti
creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che,
nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito
e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività
indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva
del Consiglio (CEE) n. 646/89 del 15 dicembre 1989.
Art. 2 Pubblicità.
Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 devono rendere pubblici in ciascun
locale aperto al pubblico:
i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito
e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle
eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni,
siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'art.
1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo
per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente
per forma tecnica, durata e classi di importo, nonchè, per le operazioni
attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno
indicati il rendimento effettivo nonchè i parametri predeterminati
in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;
le altre disposizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta,
ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito
e a credito dei clienti;
l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.
Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita
la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali
commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione
del collocamento nonchè per la trasparente determinazione dei relativi
rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori
obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico
che incombano agli enti creditizi nell'attività di collocamento di
titoli pubblici.
L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto
mediante rinvio agli usi.
La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti
al pubblico del testo della presente legge nonchè di avvisi sintetici
datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e
datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi
devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate
ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia
degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni
agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di
cui all'art. 1.
Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di
cui all'art. 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale
e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice
civile.
Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere parimenti
indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi
mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 rendono nota la disponibilità
rispettivamente delle operazioni e dei servizi.
Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative
alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni, stabilisce
criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e
degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare
agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.
Art. 3 Forma dei contratti.
I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti
per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.
La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la
prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui
all'art. 2, semprechè il loro prezzo unitario non ecceda l'importo
massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede
di prima applicazione, lire 50.000.
Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per
motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei
contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.
Art. 4 Contenuto dei contratti.
I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali
maggiori oneri in caso di mora.
L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente
il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente
indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.
Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano
non apposte.
Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli
per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.
Art. 5 Integrazione dei contratti.
Nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 4, comma 4, nonchè
nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:
il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del
tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente
per le operazioni attive e per quelle passive;
gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto
per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di
pubblicità nulla è dovuto.
Art. 6 Modifica delle condizioni contrattuali.
I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti
di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente; purchè
ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio
notificato.
Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura
dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo
impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.
Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse
modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate
categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate
ragioni tecniche.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni
del presente articolo sono inefficaci.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente
ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere,
in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonale, il termine
suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.
Art. 7 Decorrenza delle valute.
Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio
di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di
assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato
il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui
è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
Art. 8 Comunicazioni periodiche alla clientela.
Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti
a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta
giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui
tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle
valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge
su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate
al cliente, nonchè su ogni altro evento ed elemento necessario al
cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.
Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere
estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto
si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.
Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque
non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito
di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti
e i soggetti di cui all'art. 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per
motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni
di cui al comma 1.
Art. 9 Sanzioni.
Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori,
i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia
di pubblicità di cui all'art. 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria
da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'art.
1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto
di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli
89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia,
può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.
Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del
Ministro del tesoro di cui all'art. 90 del citato regio decreto-legge n.
375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 141 del
1938 e successive modificazioni e integrazioni, è altresì
pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno
due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di
inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed
al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui
al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni oltre al rimborso
delle spese per la pubblicazione.
Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni
degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge,
la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni
presso i soggetti di cui all'art. 1, ovvero richiedere che tali verifiche
siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.
Art. 10 Fideiussione.
L'art. 1938 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art.
1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). -- La fideiussione
può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura
con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito».
All'art. 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma: «Non
è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della
liberazione».
Art. 11 Norme finali.
Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più
favorevole al cliente.
Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia
previste dalla presente legge, nonchè il decreto del Ministro del
tesoro di cui all'art. 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro
del tesoro di cui all'art. 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi
all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie
istruzioni applicative.
Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'art. 3, commi
1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'art. 8, comma 1, e
all'art. 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
* * * * * * *
Allegato. (Articolo 2, comma 1)
OPERAZIONI DI RACCOLTA
Conti correnti liberi;
conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);
libretti di deposito a risparmio liberi;
libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);
buoni fruttiferi (per classi di durata);
certificati di deposito (per classi di durata);
obbligazioni.
OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO
Crediti personali;
crediti ipotecari;
mutui e finanziamenti a tasso fisso;
mutui e finanziamenti indicizzati;
anticipazioni fondiarie ed edilizie;
somministrazioni in conto mutuo;
crediti agrari;
affidamenti in conto corrente;
finanziamenti su portafoglio commerciale;
sconto di portafoglio;
anticipi all'esportazione.
SERVIZI
Ordini di pagamento a favore di terzi (cd. bonifici);
depositi di titoli a semplice custodia;
depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
gestione di patrimoni mobiliari;
negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o
estratti);
servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
pagamento utenze, contributi e tributi;
acquisto e cambio di valute estere;
rilascio di travellers cheques in divisa estera;
pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
carte di credito;
versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.