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NORME GENERALI |
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Contenuto della tariffa |
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- La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per
la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti
agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, al fi ne di garantire la qualità
della prestazione, nel rispetto dell’importanza dell’opera
e del decoro della professione.
- Ai fini della presente tariffa il termine �professionista
� indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere
commercialista, sia l�esperto contabile.
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Classificazione dei compensi |
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- Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in
nome e per conto del cliente, al professionista, in relazione
a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:
a) rimborsi di spese, di cui al titolo II;
b) indennità, di cui al titolo III;
c) onorari, di cui al titolo IV.
- I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili
in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un’espressa
deroga, con gli onorari.
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Criteri per la determinazione dei compensi applicabili |
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- I compensi per rimborsi di spese e per indennit� sono
determinati in misura fissa, salvo quelli previsti dal quarto
comma dell�articolo 18 e dalla lettera d) dell�articolo 19.
- Per la concreta determinazione degli onorari previsti
dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura,
alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica.
Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito,
nonch� dei vantaggi anche non patrimoniali derivati
al cliente.
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Valore della pratica |
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- Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione
degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli
articoli della presente tariffa.
- Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile,
si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di
cui all’art. 26
- Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte
e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica,
di cui agli articoli 26, 31,
45, 47, 48 e 50
della presente tariffa, gli onorari dovuti possono
essere determinati con parere del Consiglio dell�Ordine
di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del
professionista, sulla base di criteri e misure di equit� che
tengano conto della gravit� della sperequazione, nonch�
dell�entit� dell�impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati
articoli 26, 31, 45,
47, 48 e 50. Il cliente � convocato per essere sentito in
sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all�articolo
12, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139.
- Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le
prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al
valore della pratica, pu� essere richiesto, concordemente
dalle parti, l�intervento del Consiglio dell�Ordine ai sensi
dell�articolo 12, comma 1, lettera h) del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139. In tal caso, il Consiglio dell�Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure
di equit�, tenuto conto della gravit� della sperequazione,
nonch� dell�entit� dell�impegno professionale.
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Onorari massimi |
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- Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi,
per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell’art.
3, gli onorari massimi si determinano applicando
una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.
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Maggiorazioni particolari |
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- Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità
o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere
applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
- Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza
agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione
non superiore al 50%.
- Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili
fra loro.
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Riduzioni particolari |
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- Il dottore commercialista esercente la professione in un comune
il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare
agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.
- Il dottore commercialista iscritto all’albo da meno di cinque
anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non
superiore al 30%.
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Emissione della parcella |
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- Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall’art.
2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art.
9, la parcella, o l’avviso di parcella,
può essere emessa a partire dal momento della conclusione
della pratica.
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Parcelle periodiche |
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- Quando l�incarico � di durata indeterminata, o comunque
superiore ad un anno, il professionista, relativamente
alle prestazioni continuative, pu� presentare al
cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni
trimestre.
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Termine di pagamento delle parcelle |
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- Trascorsi tre mesi dall’emissione della parcella o dell’avviso
di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei
compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla
parte non pagata si applicano
gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.
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Pluralità di professionisti |
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- Quando la pratica � stata svolta da pi� professionisti,
riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa
richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari
globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi
di spese e le indennit� spettanti a ciascun membro, sono
quelli dovuti ad un professionista con l�aumento del 40%
per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente
regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
- Quando un incarico � affidato a pi� professionisti
iscritti ad albi professionali diversi, anche se appartenenti
alla stessa associazione professionale, ciascuno di essi ha
diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l�opera
individualmente prestata secondo la tariffa della rispettiva
categoria professionale.
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Incarichi connessi di più clienti |
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- Quando il professionista riceve da pi� clienti incarichi
tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri
e le norme della presente tariffa pu� essere applicata una
riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun
cliente, salvo diversa specifi ca disposizione della presente
tariffa.
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Incarico non giunto a compimento |
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- Quando l�incarico iniziato non possa, per qualsiasi
ragione, essere portato a compimento, il professionista ha
diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte
sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto
del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato
al cliente.
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Incarico già iniziato da altri professionisti
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- Per l�incarico gi� iniziato da altri professionisti, al
professionista spettano i compensi corrispondenti all�opera
prestata, tenuto conto anche dell�eventuale lavoro preparatorio
svolto per una nuova o diversa impostazione
dell�incarico.
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Definizione della pratica con il concorso del cliente
o di terzi |
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- Qualora si pervenga alla defi nizione della pratica,
oltre che con l�opera del professionista, anche con il concorso
effettivo del cliente o di terzi, al professionista,
oltre ai rimborsi di spese, alle indennit� ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifi ci previsti
dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando
una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
- Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la
pratica, al professionista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo,
oltre ai rimborsi di spese, alle indennit� ed agli
onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifi ci
relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa
tra il 20% ed il 50%.
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Applicazione analogica |
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- Quando gli onorari non possono essere determinati
secondo un�espressa disposizione della presente tariffa, si
ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe
professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
- L�applicazione per analogia di disposizioni di altre
tariffe professionali � limitata alle prestazioni previste o
permesse dall�ordinamento professionale per le quali la
presente tariffa non preveda onorari specifici determinati
analiticamente.
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RIMBORSI DI SPESE |
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Spese generali di studio |
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Al professionista � dovuto un compenso forfettario
a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5
% dell�importo degli onorari spettanti per le prestazioni
svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella. |
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Spese di viaggio e di soggiorno |
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- Al professionista, che per l�adempimento dell�incarico
si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso
per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
- Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:
a) al costo del biglietto di prima classe in caso di
trasporto ferroviario;
b) al costo del biglietto di business class in caso di
tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy
class in caso di tratte nazionali e continentali del
trasporto aereo;
c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI
del mezzo privato utilizzato.
- Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono
determinate in misura pari alla tariffa d�albergo a quattro
stelle.
- � inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al
30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno non contemplate al comma 2 del presente
articolo.
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INDENNITÀ |
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Indennit� |
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- Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:
- per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata
la necessità:
- del dottore commercialista: € 77,48 per
ora o frazione di ora, € 619,76 per l’intera
giornata;
- dei collaboratori e sostituti: € 27,12 per
ora o frazione di ora, € 209,16 per l’intera
giornata;
- per la formazione del fascicolo e la rubricazione:
€ 77,48;
- per la predisposizione, su richiesta del cliente,
di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale:
€ 3,87 per ogni facciata;
- per la domiciliazione del cliente presso lo studio:
da € 23,24 a € 154,94 mensili.
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ONORARI |
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PRINCIPI GENERALI |
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Classificazione degli onorari |
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- Gli onorari si distinguono in:
- onorari specifici: determinati unitariamente in relazione
all’esecuzione dell’incarico;
- onorari graduali: determinati con riferimento a singole
prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico.
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Cumulabilità degli onorari graduali |
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- Gli onorari graduali di cui all’art. 26
sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente
tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative
norme tariffarie.
- Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili
non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione,
fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella
nota in calce alla tabella dell’art. 26.
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Onorari preconcordati |
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- In alternativa agli onorari di cui all’art. 20, è ammesso di preconcordare gli onorari.
- Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere
sempre riguardo ai criteri di cui all’art. 3.
- Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati
comprendono i rimborsi per le spese generali
di studio e non sono cumulabili con le indennit� di cui all’art.
19
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Asseverazioni |
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- Al professionista al quale sia richiesta, dalla legge o
dal cliente, l�asseverazione di perizie, atti o documenti,
spetta una maggiorazione del 10% da applicare agli onorari
specifi ci relativi alla pratica svolta. La maggiorazione
qui prevista non si applica alle relazioni di stima di cui
all�articolo 31, comma 2, lettera d).
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Modalità tecniche di determinazione degli
onorari |
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- Gli onorari sono determinati in misura fi ssa, o con
riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità
numeriche.
- Qualora il professionista preconcordi l�applicazione
di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle
ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della
pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono
essere determinati compensi orari differenziati, in
misura non inferiore a quella di cui alla lettera a) , numeri
1) e 2), dell'articolo 19.
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ONORARI GRADUALI |
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Norma di rinvio |
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- Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza
e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità,
sono determinati congiuntamente agli onorari specifi ci,
nei successivi articoli 47
e 48.
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Altri onorari graduali |
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- Per ciascuna delle specifi che prestazioni svolte per
l�adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e
rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente
esclusi, al professionista spettano gli onorari
graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante
del presente regolamento.
- Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni,
il valore della pratica � determinato in misura
pari al valore del contratto come definito dall’art. 45
o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta
di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore maggiore
tra il patrimonio netto e il capitale sociale, mentre, se si
tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica
è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo
scaglione.
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ONORARI SPECIFICI |
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Amministrazione e liquidazione di aziende, di
patrimoni e di singoli beni |
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Amministrazione di aziende e funzioni
di rappresentante comune |
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- Gli onorari per l�amministrazione di aziende, intesa
quale effettivo e personale compimento dei normali atti di
gestione dell�impresa, e per l�incarico di rappresentante
comune degli obbligazionisti o di rappresentante comune
di categorie di strumenti fi nanziari devono essere preconcordati
nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli
che precedono.
- dell�azienda nel periodo in cui il professionista ha
l�incarico di amministrare la medesima sono determinati
applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.
- Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche
nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art.
2386 del codice civile.
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Amministrazione di patrimoni e di beni |
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- Per l�amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione
sia produttiva di redditi, quali immobili civili e
industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende
concesse in affi tto, valori mobiliari e beni mobili, gli onorari
annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
- immobili civili ed industriali concessi in locazione;
- un compenso, fisso per ogni locatario, di € 38,73;
- una quota dei proventi lordi così determinata:
fino a € 7.746,86: il 5%; per il di più: il
4%;
- fondi rustici affittati: gli stessi onorari della
lettera a) ridotti del 30%;
- aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della
lettera a) ridotti del 50%;
- beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota
dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
- In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare
nel caso che siano usati direttamente da parte dei
proprietari, i compensi fi ssi sono determinati in funzione
del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati
con riferimento ai proventi lordi teorici determinati
in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.
- Qualora sia affi data al professionista, nel quadro
dell�amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente
dal proprietario, anche la cura dell�esecuzione di spese
straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari
al 5% dell�ammontare delle spese straordinarie sostenute.
- Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione
o di affitto non sono comprese nell�amministrazione
ordinaria dei beni.
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Custodia e conservazione di beni e di aziende |
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- Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione,
al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione
delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa
tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende,
dell’attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.
Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente
ridotti.
- Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente
ridotti.
- In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con
una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
- Onorario annuo minimo € 154.94.
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Liquidazione di aziende |
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- Per la liquidazione di aziende individuali e collettive,
compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione
di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo
delle attivit�, l�estinzione delle passivit� ed il conseguente
riparto agli aventi diritto, al professionista spettano i
seguenti onorari:
— qualora
il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi
degli articoli 2275,
2309, 2450 del codice civile:
- con riferimento alle attività realizzate un
compenso così determinato:
- fino a € 77.468,54 il 5%;
- per il di più fino a € 387.342,68 il 4%;
- per il di più fino a € 774.685,35 il 3%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 il 2%;
- per il di più oltre a € 3.873.426,75 l’1%;
- un compenso pari allo 0,75% delle passività
definitivamente accertate. Onorario minimo € 2.324,06;
— qualora l�incarico, pur con gli stessi contenuti, consista
nell�assistenza al liquidatore o all�imprenditore nella
fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti
lettere a) e b) � applicata una riduzione compresa tra il
20% ed il 50%. Onorario minimo € 1.549,37.
- Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o
di apporto in altre societ� od aziende, agli onorari di cui
sopra � applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il
20%
- I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione
dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell�articolo
1977 del codice civile.
- Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono
quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte
le altre prestazioni professionali specifi camente contemplate
in altri articoli della presente tariffa, eventualmente
svolte, purch� non direttamente finalizzate alla liquidazione
dell�attivo o all�estinzione delle passivit�, come
previsto al comma 1. Inoltre, qualora la liquidazione richieda
la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari
sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente
sezione ridotti del 20%.
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Perizie e valutazioni |
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Perizie, valutazioni e pareri |
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- Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze
tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative,
finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni
di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali
e diritti, sono determinati come segue:
- perizie, motivati pareri e consulenze Sul valore
della pratica:
- fino a € 77.468,54 il 6%; Onorario minimo € 774,69.
- per il di più fino a € 387.342,68 il 4%;
- per il di più fino a € 774.685,35 il 2%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 il 1%;
- per il di più oltre a € 3.873.426,75 lo 0,5%;
- Per la valutazione di singoli beni, di diritti, di aziende
o rami di azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali
non quotate e relazioni di stima previste dalla legge,
gli onorari sono determinati come segue:
- valutazione di singoli beni e diritti
- Sull'ammontare dei valori:
- fino a € 77.468,54 l'1,5%; Onorario minimo € 581,01.
- per il di più fino a € 387.342,68 l'1%;
- per il di più fino a € 774.685,35 lo 0,5%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 lo 0,2%;
- per il di più oltre a € 7.746.853,48 lo 0,1%;
- per il di più oltre € 7.746.853,48 lo 0,05%.
- valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
- Sull’ammontare complessivo delle attività
e delle passività, che non siano poste rettificative
dell’attivo:
- fino a € 387.342,67 l’1%; Onorario minimo €
1.936,71.
- per il di più fino a € 1.549.370,70 lo 0,5%;
- per il di più fino a € 3.873.426, 75 lo 0,25%;
- per il di più fino a € 15.493.706,97 lo 0,1%;
- per il di più fino a € 38.734.267,42 lo 0,05%;
- per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,025%.
Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente
procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle
passività che concorrono a formare - insieme con
l’eventuale avviamento - le aziende o i complessi
di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata
una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
- valutazione di partecipazioni sociali non quotate
Si applicano gli onorari di cui alla lettera
b) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.
- relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343 -bis ,
2465, 2473 e 2501 -sexies del codice civile o relazioni richieste
da altre disposizioni di legge.
Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle
lettere a) , b) e c) con separato riferimento, per le relazioni
di congruit� del rapporto di cambio di cui all�articolo
2501 -sexies del codice civile, a ciascuna delle situazioni
patrimoniali utilizzate a tal fi ne. Con riferimento alla
relazione di cui all�articolo 2501 -sexies del codice civile,
qualora il professionista non redige l�attestazione richiesta
dal quarto comma dell�articolo 2501 -bis del codice
civile, si applica una riduzione del 20%. Qualora invece
il professionista redige esclusivamente l�attestazione richiesta
dall�articolo 2501 -bis , si applica un onorario determinato
ai sensi della lettera b) , ridotto del 30% fi no
al massimo del 50% sull�ammontare del debito residuo
contratto per acquisire il controllo.
- Agli onorari previsti nei precedenti commi 1 e 2 �
applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se
le prestazioni effettuate rientrano in altre pi� ampie previste
da altri articoli della presente tariffa.
- Agli onorari di cui alla lettera d) � applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di
stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni
confi gurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate
sulla base di rilevazioni contabili regolarmente
tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.
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Lavori contabili e bilanci |
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Revisioni contabili |
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- Gli onorari per le ispezioni e le revisioni amministrative
e contabili, per il riordino di contabilit�, per
l�accertamento dell�attendibilit� dei bilanci, previsti dalla
legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell�autorit�
giudiziaria o amministrativa, anche ai fi ni dell�accesso e
del riconoscimento di contributi o fi nanziamenti pubblici,
anche comunitari, nonch� per l�accertamento della rendicontazione
dell�impiego di risorse fi nanziarie pubbliche
sono determinati in base al tempo impiegato dal professionista
e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito
dall�articolo 24.
- Per lo svolgimento della funzione di revisione legale
sulle societ�, prevista dall�articolo 2409 -bis e seguenti
del codice civile, gli onorari, determinati per l�intera durata dell�incarico e deliberati dall�assemblea, saranno
calcolati in funzione del tempo impiegato, come previsto
al primo comma.
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Impianto e tenuta di contabilità |
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- Per l�organizzazione e l�impianto di contabilit� e per
altri adempimenti contabili o amministrativi connessi richiesti
dalla legge, competono onorari determinati in base
al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall�articolo 24 tenuto
conto delle difficoltà, complessità ed importanza
dell’incarico.
- Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il
controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano
stati preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti
onorari:
- Contabilità ordinaria
In alternativa:
- per ciascuna rilevazione che comporti un addebito
ed un accredito sul libro giornale: da € 2,33 a € 4,65; per le rilevazioni che comportino più di un
addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato
o accreditato sul libro giornale: da € 1,16 a € 2,72;
- fino a 500 rilevazioni contabili annue € 1.394,43 a € 3.098,75; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili
annue da € € 3.098,75 a € 6.972,17; oltre le 2.000
rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente
da € 154,94 a € 271,14 ogni 100 rilevazioni.
Ai
fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce
rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un
massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
- un compenso determinato in percentuale sul volume
d’affari realizzato nel periodo, calcolato come segue
su base annuale:
- fino a € 232.405,61 tra l’1,5% ed il 2,5%;
- per il di più fino a€ 464.811,21 tra lo 0,75% e
l’1,5%
- per il di più fino a € 929.622,42 tra lo 0,25% e lo
0,75%;
- per il di più fino a€ 3.873.426,75 tra lo 0,075% e
lo 0,25%;
- per il di più oltre€ 3.873.426,75 tra lo 0,025% e
lo 0,075%.
- Agli onorari di cui alle lettere a), b)
e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il
20% ed il 50% nel caso in cui il dottore commercialista
debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche
da documenti forniti dal cliente.
- Contabilità semplificata
- fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri
o schede da € 929,63 a € 1.394,43;
- da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri
o schede da € 1.239,50 a € 2.324,06;
- da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri
o schede da € 1.859,25 a € 3.098,75;
- oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri
o schede un aumento sul compenso precedente da € 232,41
a € 387,35 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.
- Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative
situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati
in misura compresa tra € 154,93 e € 464,80 per ciascuna
situazione contabile per ogni tipo di contabilità.
- Per i rendiconti periodici richiesti da imprese controllanti,
che comportano la rielaborazione di dati aziendali
non fondate soltanto su elementi contabili e l�elaborazione
di statistiche aziendali, competono gli onorari da
� 200,00 a � 1.000,00.
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Bilancio |
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- Gli onorari per la formazione del bilancio, redatto a
norma di legge e accompagnato da una relazione tecnica
illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per
la redazione degli altri documenti accompagnatori previsti
da disposizioni legislative o regolamentari, sono determinati
nel modo seguente:
- sul totale delle attivit�, al lordo delle poste rettifi
cative, nonch� delle partite di giro e conti d�ordine, al
netto delle perdite:
- fi no a € 193.671,33 lo 0,5%;
- per il di più fi no a € 387.342,67 lo 0,25%;
- per il di più fi no a € 774.685,35 lo 0,125%;
- per il di più fi no a € 1.936.713,37 lo 0,075%;
- per il di più fi no a € 3.873.426,75 lo 0,04%;
- per il di più fi no a € 7.746.853,48 lo 0,025%;
- per il di più fi no a € 19.367.133,72 lo 0,0125%;
- per il di più fi no a € 38.734.267,42 lo 0,006%;
- per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%;
- sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
- fi no a € 774.685,35 lo 0,15%; Onorario minimo € 774,69
- per il di più fi no a € 1.936.713,37 lo 0,075%;
- per il di più fi no a € 3.873.426,75 lo 0,04%;
- per il di più fi no a € 7.746.853,48 lo 0,02%;
- per il di più fi no a € 19.367.133,72 lo 0,0125%;
- per il di più fi no a € 38.734.267,42 lo 0,0075%;
- per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%.
- Agli onorari previsti nel comma 1 � applicata una
riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione
del bilancio riguarda societ�, enti od imprese che non
svolgono alcuna attivit� commerciale od industriale o
la cui attivit� sia limitata alla pura e semplice amministrazione
di beni immobili o al solo godimento di redditi
patrimoniali.
- Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la
relazione tecnica illustrativa, agli onorari � applicata una
riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
- Gli onorari previsti dal presente articolo sono applicabili
anche alla formazione del bilancio consolidato.
Se la formazione del bilancio consolidato viene eseguita unitamente alla formazione del bilancio di esercizio, potr�
essere applicata una riduzione compresa fra il 20% ed
il 50%.
- Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa
tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre
più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente
tariffa.
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Bilanci tecnici |
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- Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo
di riserve matematiche, sono determinati a norma dell’articolo
34 maggiorati fino al doppio in relazione al
tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell’art.
3 della presente tariffa.
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Avarie |
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Regolamento e liquidazione di avarie |
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- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni
spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale
calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma
ammessa:
- fino a € 7.746,85 dal 6% all’8%; Onorario minimo € 232,41.
- per il di più fi no a € 38.734,26 dal 4% al 6%;
- per il di più fi no a € 154.937,07 dal 2% al 4%;
- per il di più fi no a € 387.342,67 dall’1% al 2,5%;
- per il di più fi no a € 1.549.370,70 dallo 0,5% all’1%;
- per il di più oltre € 1.549.370,70 lo 0,25%.
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari
spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale
calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma
liquidata:
- fino a € 7.746,85 dal 4% al 6%; Onorario minimo € 154,94.
- per il di più fi no a € 23.240,56 dal 2% al 4%;
- per il di più fi no a € 77.468,53 dal 1% al 2%;
- per il di più fi no a € 387.342,67 dallo 0,5% all’1%;
- per il di più oltre € 387.342,67 lo 0,25%.
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Funzione di sindaco o revisore |
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Funzioni di sindaco nelle società |
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- Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai
compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo
II, spettano onorari per:
- le attività di cui agli articoli 2403, primo comma,
e 2404 del codice civile;
- la redazione della relazione al bilancio dell�esercizio
precedente, di cui all�articolo 2429 del codice civile,
oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni
poste dalla legge a carico del sindaco di societ�;
- la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio
di amministrazione o dell�assemblea, che non porti
all�ordine del giorno l�approvazione del bilancio annuale
di esercizio, e del comitato esecutivo, nonch� per la
partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale,
ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche,
fi nalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie,
all�esame delle denunzie ai sensi dell�articolo 2408
del codice civile o comunque richiesta da un componente
l�organo amministrativo, o da altri organi della societ�, o
da altri enti o autorit�.
- L�onorario di cui alla lettera a) del comma 1 � commisurato
sull�ammontare complessivo dei componenti
positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico
dell�esercizio in cui sono svolte le riunioni periodiche
ovvero, nel caso di cessazione dell�incarico nel corso
dell�esercizio, a quelli dell�esercizio precedente. Ad ogni
valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde
un solo onorario di riferimento, determinato, ad eccezione
del primo scaglione, in relazione alla posizione
dei componenti positivi di reddito lordi all�interno dello
scaglione, come segue:
- fino a € 258.228,44: € 929,63;
- da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 929,64 a € 1.859,25;
- da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.859,26
a
€ 3.718,49;
- oltre € 25.822.844,94: € 3.718,49 più un aumento
di € 799,99 per ogni € 10.000.000,00 o frazione di
€ 10.000.000,00.
L�onorario � sempre relativo ad un esercizio sociale.
Nel caso di maggiore o minore durata dell�esercizio sociale
o di nomina in corso d�esercizio, l�onorario � determinato
in funzione del tempo di permanenza nella carica.
- L�onorario di cui alla lettera b) del comma 1 � commisurato
al maggiore ammontare tra l�importo complessivo
del patrimonio netto, non comprensivo del risultato
d�esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio,
e l�importo del capitale sociale sottoscritto. Ad ogni
valore di patrimonio netto, o di capitale sociale sottoscritto,
corrisponde un solo onorario di riferimento determinato
in relazione alla posizione del patrimonio netto, o del
capitale sociale sottoscritto, all�interno dello scaglione,
come segue:
- da € 10.000,00 a € 119.999,99: da € 774,69 a
€ 1.162,04;
- da € 120.000,00 a € 516.456,89: da € 1.162,05 a
€ 1.936,71;
- da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.936,72 a
€ 3.098,75;
- da € 2.582.284,50 a € 10.329.137,97: da € 3.098,76
a € 4.648,11;
- da € 10.329.137,98 e oltre: € 4.648,12 più un aumento
di € 774,69 ogni € 5.164.568,99 o frazione di
5.164.568,99.
- Qualora si tratti di societ� la cui attivit� sia limitata
alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di
propriet� o al solo godimento di redditi patrimoniali, gli onorari previsti in questo comma sono ridotti del 50%.
Analoga riduzione � applicata, qualora la situazione lo
giustifi chi, nel caso in cui la societ� si trovi in stato di liquidazione,
o in procedura concorsuale, o comunque non
svolga alcuna attivit�. L�onorario di cui alla lettera b) del
comma 1, relativo ai bilanci straordinari, ed eventualmente
al bilancio consolidato, � determinato nella misura sopra
identifi cata, ridotto dal 10% fino al 50%. In ogni caso,
l�onorario di cui alla lettera b) non pu� superare l�importo
di � 60.000,00.
- L�onorario di cui alla lettera c) del comma 1 � pari
agli onorari graduali massimi previsti alla lettera e) , punto
I, della tabella contenuta nell�articolo 26 con il valore
della pratica determinato in misura pari al capitale sociale
sottoscritto della societ�. Per la partecipazione a ciascuna
riunione del consiglio di amministrazione o dell�assemblea
che porti all�ordine del giorno l�approvazione del
bilancio annuale di esercizio, spettano gli onorari graduali
massimi previsti alla lettera e) , punto I, della tabellacontenuta nell�articolo 26 e il valore della pratica � determinato
in misura pari al capitale sociale sottoscritto della
societ�.
- Qualora il professionista abbia la carica di presidente
del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati
del 50%.
- Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
- Gli onorari del presente articolo sono aumentati
fi no ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il
collegio sindacale � chiamato a svolgere specifi ci nuovi
adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore
successivamente all�approvazione della presente tariffa,
oppure quando ulteriori adempimenti siano richiesti da
altri organi della societ�, da altri enti od autorit�, o derivino
dalla struttura organizzativa della stessa societ�.
- Gli onorari del presente articolo si applicano anche
per il professionista che ricopra la carica di revisore, o
sindaco, di enti privati e di consorzi.
- Le indennit� previste dall�articolo 19 sono cumulabili
solo se relative ad assenza dallo studio per trasferte al
di fuori del comune dove � ubicato lo studio stesso.
- Per qualsiasi ulteriore adempimento posto a carico
del Presidente o dei componenti del collegio saranno applicati
gli onorari previsti dalla tabella 1 prevista dall�articolo
26 e dalle tabelle 2 e 3, allegate al presente decreto.
- Al professionista designato a comporre il consiglio
di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico,
per le attivit� di cui alla lettera c) dell�articolo 2409 terdecies
del codice civile spettano gli onorari determinati ai
sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.
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Funzione di revisore in enti pubblici |
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- Al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali
non sia prevista un�apposita tariffa, spettano gli onorari
previsti all�articolo precedente per i sindaci di societ�,
commisurati rispettivamente:
- alle entrate degli enti anziché ai componenti
positivi di reddito;
- al fondo di dotazione anziché al patrimonio
netto;
- al fondo di dotazione anziché al capitale
sociale.
- Qualora l’incarico comporti particolari difficoltà,
o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi
2 e 3 dell’art. 37 può essere
applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
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Arbitrati |
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Arbitrati |
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- Gli onorari spettanti al professionista investito della
funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento
al valore pi� elevato delle richieste di tutte le parti, o al
valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce
l�arbitrato, alla complessit� e rilevanza, anche non patrimoniale,
della questione sottoposta ed al possibile danno
che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
- In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti,
gli onorari devono essere preconcordati con le
parti in contestazione, ai sensi dell�articolo 22 della presente
tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno
determinati applicando le aliquote massime previste
dall�articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle
parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui
si riferisce l�arbitrato.
- I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia
emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo
tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente
ridotti.
- Se il professionista fa parte di un collegio arbitrale,
l�onorario di cui al secondo comma � dovuto a ciascun
componente del collegio e viene aumentato del 20%
se riveste la carica di presidente del collegio arbitrale,
mentre viene diminuito del 10% se riveste la qualifica di
componente.
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Operazioni societarie |
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Costituzioni di enti sociali ed aumenti di capitale
sociale |
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- Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed
alle variazioni nel capitale di societ� o di associazioni
di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione
inerente la raccolta di capitali, al professionista
competono onorari determinati, con riferimento all�importo
complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai
soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo
il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di
capitale o di fi nanziamento eventualmente anche in esercizi
sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:
- fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%;Onorario minimo € 774,69
- per il di più fino a € 774.685,35 dall’1% al 2%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,5% all’1%;
- per il di più fino a € 15.493.706,97 dallo 0,25% allo
0,5%;
- per il di più oltre € 15.493.706,97 dallo 0,1% allo
0,25%.
- Per l�elaborazione di patti societari o parasociali, oltre
agli onorari previsti dal primo comma, possono applicarsi
gli onorari previsti dall�articolo 45.
- Se trattasi di societ� cooperative a mutualit� prevalente
o di enti senza scopo di lucro, agli onorari come
sopra determinati � applicata una riduzione compresa tra
il 10% ed il 30% fatto salvo l�onorario minimo.
- Per la costituzione di consorzi e di altri enti consimili
gli onorari sono determinati in misura discrezionale
avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra
e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni
dell�articolo 3 della presente tariffa.
- Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26 , salvo quanto previsto al secondo comma.
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Trasformazione fusione scissione e concentrazione
di società |
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- Per le prestazioni concernenti la trasformazione di
societ� da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al professionista
gli onorari di cui alla lettera a) dell�articolo 34con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a
seconda della molteplicit� e dell�importanza delle suddette
prestazioni.
- Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione
di societ� o per le concentrazioni di aziende o di
rami aziendali, al professionista competono onorari determinati,
con riferimento all�ammontare dell�attivo lordo
della societ� da scindere o risultante dalle situazioni
patrimoniali redatte ai sensi dell�articolo 2501 -quater del
codice civile o calcolate ai fi ni del concambio delle societ�
incorporate o di tutte le societ� che partecipano alla
fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del
ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i
seguenti scaglioni:
- fino a 774.685,35 dallo 0,5% al 3%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25%
all’1,5%;
- per il di più fino a € 15.493.706,97 dallo 0,125% allo
0,75%;
- per il di più oltre € 15.493.706,97 dallo 0,05% allo
0,30%.
Onorario minimo € 774,69.
- Gli onorari specifi ci previsti nel presente articolo
non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui
all�articolo 26.
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Assistenza societaria continuativa e generica |
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- Per l�assistenza societaria continuativa e generica
diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento
delle pratiche e formalit� non inerenti la gestione vera e
propria della societ� e con esclusione quindi delle prestazioni
previste al seguente articolo 55, al professionista
competono onorari che devono essere preconcordati con
il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle
prestazioni inerenti detta assistenza, nonch� alla natura e
all�importanza della societ�.
- I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari
graduali di cui all�articolo 26.
- Se l�onorario non � preconcordato, si applicano
gli onorari a tempo come previsto dal secondo comma
dell�articolo 24.
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Operazioni societarie |
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Componimenti amichevoli |
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- Al professionista, per le prestazioni svolte ed in relazione
al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale,
la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni
liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di
cui all�articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti
onorari:
- un compenso fisso di € 11,63 per ciascun creditore;
- con riferimento al passivo defi nitivamente accertato,
un compenso cos� determinato:
- fino a � 387.342,67 dal 3% al 4%;
- per il di pi� fino a � 774.685,35 dal 2% al 3%;
- per il di pi� fino a � 3.873.426,75 dall�1,5% al
2%;
- per il di pi� fino a � 7.746.853,48 dall�1%
all�1,5%;
- per il di pi� oltre � 7.746.853,48 dallo 0,5%
all�1%.
- Se provvede anche al realizzo delle attivit�, al professionista
competono, altres�, gli onorari previsti all�articolo
30, lettera a) , della presente tariffa, applicando ad
essi una riduzione del 50%.
- Competono, altres�, gli onorari relativi ad altre diverse
specifiche prestazioni eventualmente svolte.
- Se il componimento amichevole � limitato ad ottenere
una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso
fi sso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi
di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 � applicata
una riduzione compresa tra il 40% e l�80%, avuto riguardo
alle diffi colt� incontrate ed alla durata della moratoria.
- Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
- Per ogni altra forma di componimento amichevole,
non riconducibile ad altre forme previste nella presente
tariffa, si applica l�onorario di cui all�articolo 39.
- Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista,
salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni
svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del
comma 1 e gli onorari graduali di cui all’art. 26
della presente tariffa; in ogni caso l’ammontare complessivo
di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli
onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse
pervenuto a buon fine.
- Onorario minimo € 1.549,37.
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Procedure Concorsuali |
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Assistenza in procedure concorsuali |
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- Per le prestazioni svolte per l�assistenza del debitore,
che non rientrino in quelle previste dall�articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure
nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari
spettanti al professionista sono determinati come segue:
- nel caso in cui dette procedure si concludano con
esito concordatario o comunque favorevole, competono
gli onorari stabiliti dall�articolo 43 applicando ad essi una
riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato
preventivo. Per le procedure di amministrazione controllata
non ancora concluse alla data di entrata in vigore del
presente regolamento si applica una riduzione compresa
tra il 40% ed il 50%;
- nel caso in cui dette procedure non vengano concluse
con esito concordatario o comunque favorevole,
competono gli onorari stabiliti dall�articolo 43 applicando
ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%.
Tale quantifi cazione non pu� essere inferiore a quella
ottenuta con l�applicazione degli onorari graduali di cui
all�articolo 26.
- Per le prestazioni svolte per l�assistenza del debitore
nella proposizione della procedura fallimentare competono
gli onorari previsti dall�articolo 43 applicando una riduzione
compresa tra il 60% e l�80%; tale quantificazione
non pu� mai essere inferiore a quella ottenuta con l�applicazione
degli onorari graduali di cui all�articolo 26.
- Qualora il fallito venga assistito per la proposizione
di concordato fallimentare con l�intervento di un garante,
competono gli onorari di cui all�articolo 43 applicando
una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il
concordato fallimentare venga proposto con l�intervento
di un assuntore, competono gli onorari di cui all�articolo
43 con una riduzione compresa tra il 30% ed il 40%.
- Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi
nel loro aspetto unitario e comprendono tutte
le fasi della pratica, dall�esame e studio della situazione
aziendale alla ammissione alla procedura.
- Per esito concordatario o favorevole deve intendersi
l�avvenuta omologa del concordato fallimentare o l�approvazione
da parte dei creditori della proposta di ammissione
alla procedura di concordato preventivo, oppure
del decreto che dispone la amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi, ovvero, in generale, la
conclusione positiva della procedura adottata. Eventuali
circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni
o revoche delle procedure sono ininfl uenti per la
determinazione degli onorari relativi all�incarico gi� favorevolmente
concluso.
- Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta
l�applicazione degli onorari per ciascuna di esse.
Per le procedure successive a quella originaria, gi� ammessa
con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di
cui al presente articolo con l�applicazione di un�ulteriore
riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
- Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni
caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specifi camente
previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all�articolo 26.
- Nel caso in cui l�assistenza del debitore abbia avuto
per oggetto soltanto l�espletamento di singole fasi della
pratica gli onorari si determinano in base all�articolo. 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente
prevedano le prestazioni svolte.
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Consulenza contrattuale |
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Consulenza contrattuale |
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- Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e
nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella
redazione di atti, di scritture private, di preliminari, di
contratti di aggregazione anche temporanea di imprese,
e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa
all�acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di
quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli
beni, nonch� al recesso ed esclusione di soci, al professionista,
tenuto conto dell�attivit� prestata, spettano onorari
determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo
i seguenti scaglioni:
- fino a € 77.468,53 dal 2% al 5%;
- per il di più fino a € 387.342,67 dall’1,25% al 3%;
- per il di più fino a € 1.549.370,70 dallo 0,75% al 2%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,4%
all’1,25%;
- per il di più oltre € 3.873.426,75 dallo 0,2% allo
0,75%.
- Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e
nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo
terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono
determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo
i seguenti scaglioni:
- fino a € 38.734,26 dall’1% al 6%;
- per il di più fino a € 193.671,33 dallo 0,75% al 4%;
- per il di più fino a € 774.685,35 dallo 0,5% al 3%;
- per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25%
all’1,25%;
- per il di più oltre € 3.873.426,75 dallo 0,15% all’1%.
- Il valore della pratica �, in generale, costituito
dall�ammontare dei corrispettivi pattuiti, maggiorato
dell�importo degli eventuali debiti e passivit� accollate
dal cessionario.
- Per i contratti aventi ad oggetto prestazioni periodiche
o continuative di durata ultra annuale, il valore della
pratica � determinato in funzione dei corrispettivi previsti
o stimati per il primo anno, aumentati fi no al doppio.
- Per i contratti di mutuo, compresi i fi nanziamenti
ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica �
costituito dal capitale mutuato o erogato.
- Per i contratti innominati il valore della pratica � determinato
con riferimento al contratto nominato analogicamente
pi� simile.
- Onorario minimo � 232,41.
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Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
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Disposizioni generali |
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- È definita assistenza tributaria la predisposizione su
richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti
aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche
informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare
elaborazione.
- È definito rappresentanza tributaria l’intervento
personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari,
presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in
relazione a verifiche fiscali.
- È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi
materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata
in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle
interpretazioni dottrinarie e dell’amministrazione finanziaria
di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede
di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni
in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
- Per l’assistenza tributaria al dottore commercialista competono,
in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati
nell’art. 47.
- Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono
onorari graduali, come precisati nell’art. 48.
- La disposizione dell�articolo 23, in materia di autenticazione
di firme, non si applica alla autenticazione delle
firme sui mandati di rappresentanza tributaria.
- Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre
agli onorari graduali di cui all’art. 26,
competono onorari specifici, come precisati nell’art. 49.
- Sia gli onorari per l’assistenza sia quelli per la rappresentanza
tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria
e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse
prestazioni.
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Assistenza tributaria |
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- Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità
dell’atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.
- Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici,
sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta
dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.
- Il valore della pratica è determinato:
- per le dichiarazioni dei redditi propri: in base
all’importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi
e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi
o delle perdite dichiarate;
- per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base
all’importo complessivo delle ritenute operate;
- per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria
dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
- per le dichiarazioni di successione, le dichiarazioni
fi scali di ogni altra natura, le domande di contributi o
di agevolazioni: in base al valore dichiarato dei beni, dei
contributi o delle agevolazioni richiesti;
- per le certifi cazioni tributarie: in base ai valori determinati
in conformit� alle lettere che precedono;
- per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni
tributarie: in base all�importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base
dell�atto impugnato o in contestazione oppure dei quali �
richiesto il rimborso;
- per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze,
memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffi ci fi nanziari:
in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra
elencati.
- Per la concreta determinazione degli onorari graduali
si ha riguardo al concreto posizionamento all�interno
degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar
modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni
tributarie, alla complessit� e originalit� di diritto o
di merito della questione trattata.
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Rappresentanza tributaria |
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- Gli onorari graduali sono determinati in funzione del
tempo impiegato e del valore della pratica come risulta
dalla tabella 4 allegata al presente regolamento. I suddetti
onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari
per i tempi di trasferimento, occorrenti per l�intervento,
sono determinati applicando il compenso minimo per non
pi� di quattro ore.
- Il valore della pratica � determinato in base all�importo
delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi
che sarebbero dovuti o dei quali � richiesto il rimborso.
In mancanza il valore della pratica � determinato in relazione
all�importo delle imposte che potrebbero essere
accertate.
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Consulenza tributaria |
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- Al professionista per la consulenza tributaria, oltre
agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali
prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono
onorari determinati tra l�1% ed il 5% del valore
della pratica secondo i principi indicati alla lettera f) del
comma 3, dell�articolo 47, avendo riguardo sia all�importanza
e complessit� della questione esaminata, sia ancora
a tutti i possibili rifl essi connessi ed ai criteri di cui
all�articolo 3.
- Nella determinazione dell�onorario, particolare considerazione
deve essere posta alla risoluzione di questioni
di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole
per il cliente
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Sistemazione di interessi |
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Sistemazioni tra eredi |
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- Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni
testamentarie, all�accertamento dell�asse ereditario,
ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione
dell�asse ereditario, all�assegnazione di beni,
alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto
con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni
tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a
seconda dell�attivit� prestata, tenuto conto anche del numero
degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura
compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa
attiva ereditaria. Onorario minimo € 1.549,37.
- Per l�incarico di curatore dell�eredit� giacente si applica
l�onorario di cui al primo comma.
- Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono
quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte
le altre prestazioni professionali specifi camente contemplate
in altri articoli della presente tariffa, eventualmente
svolte, purch� non direttamente finalizzate allo svolgimento
dell�incarico ricevuto.
- Per le prestazioni relative alla denuncia di successione
e liquidazione della relativa imposta si applicano gli
onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.
- Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli
27, 28 e 30
della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte,
quali in detti articoli singolarmente previste.
- Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario
od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri
sopra esposti in relazione all’ammontare della quota di spettanza
del cliente.
- Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
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Sistemazioni patrimoniali |
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- Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali,
alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla
compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione,
sono commisurati all�ammontare complessivo delle
attivit� accertate con applicazione delle percentuali e dei
criteri previsti nell�articolo 50,
ovvero delle passività se superiori.
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Sistemazioni tra familiari |
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- Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando
non soccorra l�applicazione, anche analogica, di
altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono
determinati secondo quanto previsto dall�articolo 51.
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Consulenze ed assistenze varie |
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Consulenza economico - finanziaria |
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- Al professionista spettano onorari determinati tra lo
0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna
delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e
delle specifi che prestazioni relative alla struttura fi nanziaria
delle aziende, quali per esempio:
- studi relativi al rapporto tra il capitale proprio
e di terzi;
- studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche
di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altri
titoli o forme di finanziamento o di partecipazione, debiti
bancari, leasing, factoring, etc.;
- studi e adempimenti per la collocazione di titoli
sul mercato, predisposizione di studi e ricerche di analisi
fi nanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate
che contengono previsioni sull�andamento futuro e che
esplicitamente o implicitamente forniscono suggerimenti
in materia di investimento;
- attivit� di valutazione tecnica dell�iniziativa di
impresa e di predisposizione dei business plan per l�accesso
a finanziamenti;
- ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
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Consulenze aziendali particolari |
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- Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e
flussi; analisi del profi lo strategico; diagnosi organizzative);
per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni
legislative anche in materia tributaria; per gli impianti
di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto;
calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditivit�
dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre,
etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative;
assistenza nelle scelte relative alla confi gurazione di
nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti
per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici,
fi nanziari e degli investimenti); per la valutazione della
convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti,
ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali,
organizzativi o produttivi; per l�attivit� di consulenza
nella programmazione economica negli enti locali; per il
monitoraggio ed il tutoraggio dell�utilizzo dei fi nanziamenti
pubblici erogati alle imprese; per la redazione delle
informative ambientali, sociali e di sostenibilit� delle
imprese e degli enti pubblici e privati; per la predisposizione
dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fi ni
delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; per
l�assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro
e per ogni altra consulenza particolare; al professionista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del
valore di ciascuna delle pratiche qui elencate, stabilito a
norma dell�articolo 4 con opportuno riguardo alla natura ed alla
importanza dell’azienda, nonché ai criteri indicati
all’art. 3 della presente tariffa.
- Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie
eventualmente occorse per l�espletamento della
pratica.
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Consulenza aziendale continuativa e generica |
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- Per la consulenza aziendale continuativa e generica
al professionista competono onorari che devono essere
preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata
ed al contenuto delle prestazioni, nonch� alla natura ed
all�importanza dell�azienda.
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NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Disposizioni transitorie |
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- Per le prestazioni in corso al momento dell’entrata in vigore
della presente tariffa i compensi sono determinati:
- per gli onorari specifici secondo le norme previste
nella presente tariffa;
- per gli onorari graduali, per i rimborsi di spese di
cui al titolo II e per le indennit� di cui al titolo III, secondo
le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in
cui si � verifi cato il presupposto per la loro applicabilit�
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Abrogazioni ed entrata in vigore |
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- A far data dall�entrata in vigore del presente regolamento
e salvo quanto previsto dall�articolo 56, sono
abrogati:
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1994, n. 645;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1997, n. 100.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sar� inserito nella Raccolta Uffi ciale degli atti normativi
della Repubblica italiana. � fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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Roma, 2 settembre 2010
Il Ministro della giustizia: ALFANO
Visto, Il Guardasigilli: ALFANO
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 187 |