TARIFFA E SPETTANZE PER LE PRESTAZIONI
DOVUTE AI CONSULENTI DEL LAVORO CONVERTITE IN EURO


CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Delibera n. 77 del 10 giugno 1992:

"Tariffa professionale"

 

INDICE DELLA TARIFFA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

NORME GENERALI
Oggetto e carattere delle spettanze
Classificazione dei compensi
Criteri generali di applicazione
Aumenti e riduzioni
Obbligatorietà della tariffa
Applicabilità della tariffa
Valore delle prestazioni-Applicazione analogica
Prestazioni professionali parziali
Pluralità di professionisti
Concorso del cliente
Pluralità di clienti
Anticipi ed acconti
Collaboratori del consulente del lavoro
Cumulabilità
Specifiche
Termine di pagamento delle parcelle
Regime di abbonamento
Norma transitoria
SPESE E INDENNITÀ
Spese
Indennità
ONORARI
ONORARI A TEMPO
Onorari a tempo
ONORARI PER PRESTAZIONI Dl CONCETTO E Dl ATTUAZIONE
Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione
ONORARI PER PRESTAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Inquadramenti ed iscrizioni
Amministrazione del personale
ONORARI PER PRESTAZIONI PARTICOLARI
Onorari per funzioni particolari
Adempimenti e funzioni rientranti nella competenza del consulente del lavoro non contemplati negli articoli precedenti
PRESTAZIONI MMINISTRATIVE, CONTABILI E TRIBUTARIE
Prestazioni amministrative, contabili e tributarie
   
NORME GENERALI
Oggetto e carattere delle spettanze
 
  1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai soggetti abilitati dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per le prestazioni rese nel territorio nazionale e, in quanto compatibili, per quelle rese nell'ambito dei Paesi della Comunità europea e di tutti quei Paesi che, in regime di reciprocità instaurano rapporti con la C.E.E.
Classificazione dei compensi
 
  1. I compensi per le prestazioni oggetto della presente tariffa si distinguono in onorari, indennità e spese.
  2. Gli onorari, di cui alle singole voci della presente tariffa, sono fissi, variabili, a percentuale o commisurati al tempo.
Criteri generali di applicazione
 
  1. La tariffa indica la misura minima e massima degli onorari variabili e si applica con riguardo al valore, alla complessità, all'urgenza nonché al luogo ed al tempo delle prestazioni. Quando la tariffa indica un'unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento del 70 per cento.
  2. Gli onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad ora o frazione di ora, per tutto il tempo impiegato nell'interesse del cliente.
Aumenti e riduzioni
 
  1. Gli onorari e le indennità per prestazioni di eccezionale importanza, complessità, difficoltà ed urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati col cliente in forma scritta.
Obbligatorietà della tariffa
 
  1. Le misure minime delle tabelle del presente regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 12/ 1979, compresi quelli che rendono servizi ai sensi del comma ultimo del medesimo art. 1.
Applicabilità della tariffa
 
  1. La presente tariffa si applica anche per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali e alla liquidazione coatta amministrativa.
Valore delle prestazioni-Applicazione analogica
 
  1. Il valore della prestazione è commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non è determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione dalla presente tariffa. Se la prestazione non è espressamente prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo caso, vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potrà essere determinato con criteri e misure di equità, su conforme parere del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio.
Prestazioni professionali parziali
 
  1. Sono dovuti per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e non portati a compimento per qualunque causa o quelli iniziati da altri professionisti, oltre alle spese e indennità, gli onorari corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.
Pluralità di professionisti
 
  1. Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza.
  2. Se il collegio è composto esclusivamente da consulenti del lavoro, l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti.
  3. L'onorario così determinato è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.
Concorso del cliente
 
  1. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il consulente del lavoro incaricato di assisterlo e di consigliarlo avrà diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennità, a non meno della metà degli onorari relativi alle prestazioni svolte.
  2. Ove il cliente provveda direttamente alla elaborazione dei dati e li sottoponga alla revisione e controllo del consulente del lavoro, questi avrà diritto a non meno del 50 per cento degli onorari previsti.
Pluralità di clienti
 
  1. I compensi sono ridotti in misura dal 20 per cento al 40 per cento nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a più clienti che abbiano congiuntamente conferito il relativo incarico.
Anticipi ed acconti
 
  1. Il consulente del lavoro ha diritto di chiedere anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennità e sugli onorari, con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente del lavoro ha facoltà di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta al cliente mediante lettera raccomandata da inviare non prima di quindici giorni dalla richiesta.
Collaboratori del consulente del lavoro
 
  1. Quando il consulente del lavoro, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'art. 2232 del codice civile, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.
Cumulabilità
 
  1. Le spese, le indennità e gli onorari previsti dalla presente tariffa sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito dalla stessa, e sempre che non si determini duplicazione di compensi.
Specifiche
 
  1. Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed indennità per sé e per gli altri collaboratori, sostituti od ausiliari.
  2. Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle tabelle del presente regolamento. Esso può richiedere agli interessati, per giustificati motivi da indicare in modo espresso, copia delle specifiche.
Termine di pagamento delle parcelle
 
  1. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria, così come fissato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
Regime di abbonamento
 
  1. Il consulente del lavoro può assumere in regime di abbonamento annuale gli adempimenti connessi all'incarico professionale.
  2. L'eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.
  3. In caso di anticipato scioglimento del contratto, al consulente del lavoro spetta un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale, fatto salvo il caso di cessazione di attività aziendale.
Norma transitoria
 
  1. I compensi per le prestazioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente tariffa e portate a compimento entro sei mesi sono regolati dalla tariffa di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 marzo 1981.
SPESE E INDENNITÀ
Spese
 
  1. E' dovuto al consulente del lavoro il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e risultanti, in quanto possibile, da apposita documentazione. Sono in particolare riconosciute le seguenti spese:
    • di scrittura a mano ed a macchina:
      1) per ogni facciata dell'originale euro 0,52
      2) per ogni facciata di ciascuna copia e/o fotocopia euro 0,18
    • di viaggio: per trasferimenti fuori della sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI, con la maggiorazione, in tutti e due i casi, del 30 per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
    • di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla tariffa dell'albergo di prima categoria, con l'aumento del 15 per cento per spese accessorie. E' altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti ed ausiliari del consulente del lavoro;
    • generali di studio: le spese generali di studio e le spese comunque non esattamente quantificabili sono rimborsate nella misura del 15 per cento degli onorari e delle indennità dovute.
Indennità
 
  1. Al consulente del lavoro, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

    • a) di trasferta e di assistenza dallo studio
    • da euro
      a euro
      nel luogo ove ha sede lo studio:
      per brevi accessi
      2,32 4,91
      per mezza giornata
      9,55 18,08
      per una giornata
      18,08 35,64
      fuori dal luogo ove ha sede lo studio:
      per brevi accessi
      9,55 18,08
      per mezza giornata
      14,46 27,37
      per una giornata
      23,76 45,45
      I tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale;

    • b) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno:
    • da euro a euro
      1,03 2,32

    • c) di scritturazione: per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:
    • da euro
      a euro
      a tipo descrittivo: (relazionale)
      0,52
      1,03
      a tipo prospetto numerico
      0,52
      2,32
      per ogni facciata di copia successiva
      0,36

    • d) di protocollo e formazione di fascicoli:
    • da euro
      a euro
      per pratiche fuori abbonamento
      7,23 7,23
      per pratiche in abbonamento
      2,32 11,88

    • e) di archivio e custodia atti, documenti, ecc. (l'indennità si intende imputabile per ogni anno o frazione di anno):
    • da euro
      a euro
      per pratiche fuori abbonamento
      4,91 4,91
      per pratiche in abbonamento
      4,91 18,08

    • f) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:
    • da euro
      a euro
      per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione)
      3,62 8,26
      successivamente ai primi tre anni, aumento del 20 per cento per ciascun anno o frazione di anno;

    • g) di copie ed estratti:
    • da euro
      a euro
      per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione)
      2,32
      9,55

    • h) di visura:
    • da euro
      a euro
      per ispezioni di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti o simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto al punto a) del presente articolo e nel successivo art. 21)
      2,32
      4,91

    • i) di richiesta:
    • da euro
      a euro
      di documenti o certificati presso uffici o privati (oltre a quanto previsto al punto a) del presente articolo e nel successivo art. 21)
      2,32 4,91

    • l) di deposito e ritiro atti, vidimazione, ecc.:
    • da euro
      a euro
      per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati, copie di atti, vidimazione registri o documenti, legalizzazione ed altro (oltre a quanto previsto al punto a) e nel successivo art. 21)
      2,32
      4,91

    • m) di compilazione moduli denunce e documenti:
    • da euro
      a euro
      per pratiche di previdenza sociale, di malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali (compreso gli estratti per rendite)
      1,55 7,75
      per altre pratiche ed adempimenti
      1,55 7,75

    • n) di compilazione:
    • da euro
      a euro
      moduli di rilevazione statistica
      3,62 18,08
      per ciascun dipendente
      1,55 4,13

    • o) di determinazione di spettanze particolari al personale dipendente e per ciascun dipendente:
      minimo euro 2,58
      massimo euro 10,33

    • p) di predisposizione conteggi inerenti il trattamento retributivo di fine rapporto di lavoro, accantonamenti o anticipazioni sullo stesso e per ciascun dipendente:
      minimo euro 7,75
      massimo euro 30,99

    • q) di rilevamento e predisposizione dati connessi ad obblighi contabili ed extracontabili:
      minimo euro 10,33
      massimo euro 41,32

    • r) di disamina:
    • da euro
      a euro
      di corrispondenza, memorie e documenti del cliente e della controparte (oltre agli onorari di competenza):
      1,81 3,62
      delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari di competenza):
      1,81 3,62

    • s) di mandato:
      per il mandato di rappresentanza del cliente dinanzi ad uffici e commissioni
      diritto fisso euro 2,32

    • t) di revisione parcelle:
    • da euro
      a euro
      per richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio provinciale, oltre alle sole spese:

      10,33
      30,99

    • u) di pagamenti:
      per pagamenti di somme per conto del cliente: l'1,00 per cento degli importi pagati con un minimo di euro 1,03

    • v) di intervento:
    • da euro
      a euro
      per intervento alle udienze quale consulente tecnico, oltre alle indennità di cui al punto a): 5,16 18,08
ONORARI
ONORARI A TEMPO
Onorari a tempo
ONORARI PER PRESTAZIONI Dl CONCETTO E Dl ATTUAZIONE
Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione
ONORARI PER PRESTAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Inquadramenti ed iscrizioni
Amministrazione del personale
ONORARI PER PRESTAZIONI PARTICOLARI
Onorari per funzioni particolari
Adempimenti e funzioni rientranti nella competenza del consulente del lavoro non contemplati negli articoli precedenti
PRESTAZIONI MMINISTRATIVE, CONTABILI E TRIBUTARIE
Prestazioni amministrative, contabili e tributarie
   
Torna alla pagina delle leggi

Vai all'indiceTorna indietro