TESTO UNICO DELLA TARIFFA
PER LE PRESTRAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOMETRI IN EURO

 


LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144
(G.U. 20-4-1949, n. 91-suppl.)



Modificata ai sensi della
LEGGE 4 GENNAIO 1951, N. 32
(G.U. 8-2-1951, n. 32)
LEGGE 7 OTTOBRE 1957, N. 974
(G.U. 29-10-1957, n. 268)


Con gli aggiornamenti disposti con:
- decreto ministeriale 25-3-1966; ;
- decreto ministeriale 1-10-1971
- decreto ministeriale 16-4-1976;
- decreto ministeriale 4-3-1980;
- decreto ministeriale 16-9-1982. .
- decreto ministeriale 7-9-1988, n. 407;
- decreto ministeriale 6-12-1993, n. 596
- decreto ministeriale 3-9-1997, n. 418


Capo I - NORME GENERALI


Art. 1 - OGGETTO DELLA TARIFFA



La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del regio decreto 11-2-1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), per la attuazione della legge 24-6-1923, n. 1395. Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 11-2-1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.


Art. 2 - CIRCOSCRIZIONE



Il geometra � tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed � soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.


Art. 3 - OBBLIGATORIET�



L'applicazione della tariffa � obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentesi a prestazioni di carattere continuativo.


Art. 4 - LIQUIDAZIONE DELLE SPECIFICHE



E' facolt� del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.


Art. 5



La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale pu� entrare anche nel merito della entit� del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e pu� valersi altres� dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio.
Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.


Art. 6



Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche � dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 3 % dell'onorario liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo oltre al rimborso spese. Quando la richiesta � fatta dall'autorit� giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.


Art. 7 - PROPRIETA' INTELLETTUALE. IMPIEGO RIPETUTO DELLA STESSA PRESTAZIONE



La propriet� intellettuale che spetti al geometra in conformit� alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non � in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.
Il committente non pu�, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che lo compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.
Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 % e non superiore al 50 % delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).


Art. 8 - CASI DI INAPPLICABILITA'



I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.


Art. 9 - ESECUZIONE D'URGENZA



L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza d� diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 % degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.
Il compenso nella misura di cui sopra � ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.


Art. 10 - INTERRUZIONE DELL'INCARICO



Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito.
Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.
In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice civile.


Art. 11 - INCARICHI COLLEGIALI



Quando l'incarico � affidato dal committente a pi� professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio � dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe.
Se il geometra � chiamato a collaborare con altro geometra e con un ingegnere o dottore agronomo a cui � stato affidato l'incarico, in qualit� di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese, non pu� mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.


Art. 12 - VARIANTI



Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario.
Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.


Art. 13 - DIRITTI DEL COMMITTENTE



Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra � tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perch� gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avr� diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.


Art. 14 - ANTICIPI



Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra pu� richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entit� e alla durata del lavoro avr� diritto altres� al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75 % degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito.
Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra pu� richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.


Art. 15 - PAGAMENTO A SALDO



Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.


Art. 16 - CONTRADDITTORI



Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 % al 30 % sugli onorari.


Art. 17 - CONSULTAZIONI



Qualora il geometra si trovi nella necessit� di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

Art. 18 - COLLABORATORI



Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando l'incarico � retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall'art. 32 per il geometra, quando l'onorario � corrisposto a vacazioni.


Capo II - DELLE SPECIFICHE

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE

 


Art. 19 - CONTENUTO DELLE SPECIFICHE



La specifica deve contenere:
a) l'intestazione del professionista;
b) le indicazioni relative al lavoro commesso (norme del committente, oggetto e data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti e alle particolari clausole o accordi);
c) la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennit� contemplate dagli artt. 1 a 25;
d) il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;
e) il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall'art. 26.


Art. 20 - COMPENSI CHE SONO SEMPRE DOVUTI AL GEOMETRA.
COMPENSI COMMUTABILI



Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte:
- le indennit�, rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
- le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli artt. 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.
Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (artt. 9 e 32) devono sempre essere aggiunti:
- le indennit�, i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
- le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'art. 31;
e, quando ne sussistano i motivi:
- i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri come dall'art. 18);
- le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.


INDENNITA' E RIMBORSI

 


Art. 21 - SPESE DA RIMBORSARE



Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:
a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
d) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.


Art. 22



Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.
Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.
Per i percorsi non effettuabili con i veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all'art. 31, una indennit� di € 0,068 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.


Art. 23 - PERCENTUALE SULLE SPESE


Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese a sensi dell'art. 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10 %.


Art. 24 - DIRITTI DI COPIA



Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lettera e) dell'art. 21 spetta al geometra per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15% della spesa stessa. La percentuale � raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.


Art. 25 - INDENNITA' FISSE E DIRITTI



Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, � dovuto al geometra un compenso minimo di € 0,102 e massimo di € 0,508.
Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di € 1,02.




CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ONORARIO

 


Art. 26 - TERMINE A CUI SI APPLICANO LE TARIFFE UNITARIE



L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 pu� essere valutato:
a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);
b) in ragione della estensione (onorari a misura);
c) in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);
d) in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).
Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.


Capo III - TARIFFA DEGLI ONORARI

ONORARI A VACAZIONE

 


Art. 27 - PRESTAZIONI DA COMPUTARE IN RAGIONE DEL TEMPO



Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non pu� esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.

 

Art. 28



E' sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi art.31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi art.22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volont� del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.




Art. 29



Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:
a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;
c) le determinazioni e verifiche di confini;
d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entit� (vedi art.45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;
f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a € 103,29;
h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a s� stante, e non � determinabile in superficie;
i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;
l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi artt. 34 e 35);
m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62;
n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).


Art. 30 - COMPUTO DELLE VACAZIONI



Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e pi� di dieci vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi art. 33).


Art. 31 - ONORARIO INTEGRATIVO A VACAZIONE



Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazione � integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione � fissata in ragione di:
- € 22,47 all'ora per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);
- € 13,94 all'ora per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora).


Art. 32 - ONORARI PER LAVORI A VACAZIONI



Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt.dal 21 al 25, la vacazione � fissata in ragione di:
- € 44,93 all'ora per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);
- € 28,41 all'ora per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora).
Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonch� del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volont� del geometra.

Art. 33 - LAVORI NOTTURNI E DISAGIATI

 


Vedere in proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della tariffa.)


Art. 34 - RILIEVI SOTTERRANEI O IN ACQUA

 


Vedere in proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della tariffa.)


Art. 35 - TELEFERICHE E FUNIVIE



Vedere in proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%, restando assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34, 35 della tariffa.)


Art. 36 - CONFERENZE



Per consultazioni verbali, l'onorario minimo � di € 0,339.


Art. 37 - TIPI DI FRAZIONAMENTO



Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacazione di cui alla lettera f) dell'art. 29 va aggiunto un compenso di € 0,407 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.


ONORARI A MISURA

 


Art. 38 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A MISURA


Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. dal 21 al 25.


Art. 39



Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:
a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari;
b) misura dei fondi rustici e urbani;
c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.


LAVORI TOPOGRAFICI

 


Art. 40 - RILIEVI TOPOGRAFICI



Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a s� stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarit� del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.
Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sar� computato a tempo.
Per le estensioni superiori oltre alla indennit� oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. dal 21 al 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2.



RILEVI DEI TERRENI
Rilevi nella scala 1:2000, per ogni ettaro


TABELLA A2

Natura del terreno Eidotipo ril.plan. calcolo e disegno della planimetria Rilievo e disegno altimetrico per punti id. per curve orizzontali equidistanti due metri id. equidistanti cinque metri id. equidistanti dieci metri Calcolo delle superfici
A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua, strade e siepi . . . . . .
in pianura € 25,93 7,78 15,56 13,55 10,37 4,14
in collina € 31,12 12,01 22,82 18,66 14,52 5,18
in montagna € 41,49 14,15 25,93 22,82 18,66 6,21
B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua,strade, febbricati . . . . . .
in pianura € 36,30 12,20 20,74 17,62 15,56 5,18
in collina € 41,49 16,33 28,00 24,90 19,70 6,21
in montagna € 51,86 20,90 35,26 29,04 23,85 7,26
C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili . . . . . .
in pianura € 46,68 17,16 26,96 22,82 18,40 5,18
in collina € 51,86 21,25 34,23 29,04 23,85 6,21
in montagna € 62,24 25,94 41,49 33,19 26,96 7,26

I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi.
Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi si calcolano per interpolazione lineare.
Per i rilievi nella scala 1: 500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20 %.
Per i rilievi nella scala 1: 1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10 %.
Per i rilievi nella scala 1: 5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15 %.
Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:
- superfici da 25 a 50 ettari, dal 0 al 10 %;
- superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 %;
- superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20 %;
- superfici oltre 150 ettari, 20 %.
Quando il calcolo delle superfici � fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A2 si riduce a met�.
Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.


Art. 41 - TRIANGOLAZIONI E POLIGONAZIONI



Le triangolazioni secondarie e lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di € 9,74 per ogni stazione quando costituiscono operazione a s� stante e in ragione di € 6,82 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di € 3,90 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.


Art. 42 - RILIEVI DI STRADE E CANALI



Le voci della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 %.
Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:
- per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso proporzionale da € 1,95 a € 3,90;
- per profili longitudinali, un compenso variabile da € 1,95 a € 3,90 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.


Art. 43 - MISURA DEI FONDI RUSTICI



La misura dei fondi rustici intesa a determinare il perimetro e la superficie degli apprezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. dal 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata tabella B2.


MISURA DEI FONDI RUSTICI


TABELLA B2

ESTENSIONE In pianura In collina In montagna
Fino a 10 ettari per ettaro € 29,47 39,19 48,22
Per 50 ettari per ettaro € 21,22 31,12 40,37
Per 100 ettari per ettaro € 15,33 25,22 34,76
Per 150 ettari ed oltre per ettaro € 12,97 16,95 32,52

Per le superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.
La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie.
Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30 %.
Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50 %.
Se non � richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30 %.
Se � richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20 %.
Se oltre alla rappresentazione dei perimetri � richiesta l'indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50 %.
Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vacazione.

Art. 44 - RILIEVI DEI CENTRI ABITATI



Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C2.


RILIEVI DEI CENTRI ABITATI


Tabella C2

OPERAZIONI

IN PIANURA

IN COLLINA IN MONTAGNA
Scala
1:500 1:1000 1:2000 1:500 1:1000 1:2000 1:500 1:1000 1:2000
Rilievi e tipi per ha 141,46 134,39 120,24 172,87 165,79 201,86 208,54 201,86 188,41
Calcolo superfici per ha 35,36 33,60 30,06 43,22 41,49 50,47 52,15 50,47 47,10

Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 % dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.


Art. 45 - RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE FABBRICABILI



I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D2.


RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE FABBRICABILI


Tabella D2

Operazioni Scala fino a
1:50 1:100 1:200 1:500
A) Pianta delle aree fabbricabili: . . . . .
Fino a mq. 1000 al mq € 0,090 0,088 0,083 0,077
Da mq. 1000 a mq. 5000 al mq € 0,085 0,083 0,075 0,067
Da mq. 5000 a mq. 10000 al mq € 0,070 0,059 0,052 0,0413
Oltre mq. 10000 al mq € 0,062 0,054 0,0465 0,0387
B) Piante, oppure sezioni di edifici semplici o con disposizione regolare: . . . . .
fino a mq 299 al mq € 0,64 0,56 0,511 0,300
da mq 300 fino a mq 599 al mq € 0,470 0,382 0,300 0,204
da mq 600 fino a mq 1.000 al mq € 0,429 0,341 0,263 0,170
oltre mq 1.000 al mq € 0,382 0,300 0,212 0129
C) Piante, oppure sezioni di edifici con disposizione e forme irregolari tanto in piano che in elevazione: . . . . .
fino a mq 299 al mq € 0,94 0,85 0,81 0,77
da mq 300 fino a mq 599 al mq € 0,81 0,72 0,68 0,64
da mq 600 fino a mq 1.000 al mq € 0,73 0,64 0,60 0,212
oltre mq 1.000 al mq € 0,64 0,56 0,511 0,170
D) Per prospetti semplici . . . . .
fino a mq 299 al mq € 1,11 0,94 0,72 -
da mq 300 fino a mq 599 al mq € 0,94 0,77 0,56 -
da mq 600 fino a mq 1.000 al mq € 0,85 0,68 0,511 -
oltre mq 1.000 al mq € 0,77 0,60 0,429 -
E) Per prospetti complessi . . . . .
fino a mq 299 al mq € 1,62 1,32 1,02 -
da mq 300 fino a mq 599 al mq € 1,45 1,20 0,94 -
da mq 600 fino a mq 1.000 al mq € 1,28 1,07 0,85 -
oltre mq 1.000 al mq € 1,11 0,94 0,77 -

Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti pu� essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.


Art. 46 - LOTTIZZAZIONI



In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D2 possono essere aumentati dal 20 al 100 %, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.


CONSEGNE, RICONSEGNE DI FONDI RUSTICI

 


Art. 47 - CONSEGNE, RICONSEGNE, INVENTARI, BILANCIO



Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito.
Fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata tabella E2.


CONSEGNE, RICONSEGNE, INVENTARI E BILANCI


TABELLA E2

ESTENSIONI Pianura a cultura Collina a cultura Montagna Vigneti,frutteti,vivai, boschi di alto fusto
intensiva estensiva intensiva estensiva
consegne e inventari bilanci consegne e inventari bilanci consegne e inventari bilanci consegne e inventari bilanci consegne e inventari bilanci consegne e inventari Inv e class. delle piante
Per ettaro €
Da ha 5 a 10 4,68 2,73 2,34 1,36 5,36 3,01 2,73 1,46 5,95 3,32 6,63 4,68
Per ha 25 3,90 2,24 1,95 1,12 4,49 2,53 2,29 1,22 5,07 2,73 5,66 3,90
Per ha 50 3,22 1,85 1,61 0,93 3,71 2,14 1,90 1,12 4,29 2,24 4,78 3,22
Per ha 100 2,63 1,56 1,32 0,78 3,02 1,85 1,56 0,88 3,61 1,85 4,00 2,63
Per ha 150 e oltre 2,14 1,36 1,07 0,68 2,44 1,66 1,27 0,78 3,02 1,56 3,32 1,92

Per superfici intermedie si calcola per interpolazione lineare

Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.
Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servit� e simili, la redazione di mappe e tipi.
I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30 %.


.
ONORARI A PERCENTUALE

OPERAZIONI DI ESTIMO

Art. 48 - STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE AREE FABBRICABILI



Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;
b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.
Oltre ai compensi di cui agli artt.da 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3.

 

 

 

 

 

STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE AREE FABBRICABILI


TABELLA F3

VALORE STIMATO Stima analitica t = -0,28 Stima sommaria t = -0,28 Giudizio di stima t = -0,28
€ 5.164,57 2,2641 1,0133 0,4036
€ 7.746,85 2,0211 0,9045 0,3602
€ 10.329,14 1,8647 0,8345 0,3324
€ 15.493,73 1,6645 0,7450 0,2967
€ 20.658,28 1,5357 0,6873 0,2737
€ 25.822,84 1,4427 0,6457 0,2572
€ 36.151,98 1,3130 0,5876 0,2340
€ 51.645,69 1,1882 0,5318 0,2118
€ 77.468,53 1,0607 0,4747 0,1891
€ 103.291,38 0,9786 0,4380 0,1744
€ 154.937,07 0,8736 0,3910 0,1557
€ 206.582,76 0,8060 0,3607 0,1437
€ 258.228,45 0,7571 0,3389 0,1350
€ 361.519,83 0,6891 0,3084 0,1228
€ 516.456,90 0,6236 0,2791 0,1111

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a € 51,65 l'onorario pu� essere valutato a vacazioni o a discrezione.
Per terreni molto frazionati, di natura e produttivit� varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficolt� di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30 %.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto � quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.
I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.
Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.
I rilievi per gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.


Art. 49 - MISURA E STIMA DELLE SCORTE MORTE, DELLA LEGNA E PIANTE



Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

Importo di stima fino a € 25,82 onorario 5,57 % .
Importo di stima fino a € 51,65 onorario 4,10 % .
Importo di stima fino a € 258,23 onorario di 2,79 % con un minimo di € 1,69  oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Importo di stima fino a € 516,46 onorario 2,13 % .
Importo di stima fino a € 2.582,28 ed oltre onorario 1,63 % .

Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario � ridotto del 30 %.
Per i valori intermedi il compenso � determinato per interpolazione lineare.
Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.


Art. 50 - STIMA DEI DANNI PRODOTTI DALL'INCENDIO



Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contraddittorio col perito della societ� assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:

Importo di stima fino a € 25,82 onorario 9,83 % .
Importo di stima fino a € 51,65 onorario 8,18 % .
Importo di stima fino a € 154,94 onorario di 6,88 % con un minimo di € 2,54 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Importo di stima fino a € 258,23onorario 5,57 % .
Importo di stima fino a € 1.291,14 ed oltre onorario 2,96 % .


Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G, quando tale stima sia stata eseguita.
Per i valori intermedi il compenso � determinato per interpolazione lineare.
I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'art.16 per i contraddittori.


Art. 51 - STIME, INVENTARI E CONSEGNE DI FABBRICATI



L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si procede con uno dei seguenti criteri:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G.

 

 

 

 

 

 

STIME DI FABBRICATI


TABELLA G3

VALORE STIMATO Stima analitica t = -0,28 Stima sommaria t = -0,28 Giudizio di stima t = -0,28

 

 

 

 

€ 5.164,57 2,8294 1,7132 0,6749
€ 7.746,85 2,5257 1,5293 0,6024
€ 10.329,14 2,3302 1,4109 0,5558
€ 15.493,73 2,0802 1,2595 0,4962
€ 20.658,28 1,9192 1,1620 0,4578
€ 23,01,84 1,8029 1,0917 0,4300
€ 36.151,98 1,6408 0,9935 0,3914
€ 51.645,69 1,4849 0,8991 0,3542
€ 77.486,53 1,3255 0,8026 0,3162
€ 103.291,38 1,2229 0,7405 0,2917
€ 154.937,07 1,0917 0,6610 0,2604
€ 206.582,76 1,0072 0,6098 0,2402
€ 258.228,45 0,9462 0,5729 0,2257
€ 361.519,83 0,8611 0,5214 0,2054
€ 516.456,90 0,7793 0,4718 0,1859

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare.
Per importi inferiori a € 51,65 l'onorario pu� valutarsi a vacazione o a discrezione.
Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella G.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario � quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.
Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.


Art. 52 - DIVISIONE PATRIMONIALE



Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passivit� sul valore del patrimonio.
La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito � compensata col 30 % delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito � compensata col 40 % dei suddetti valori.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazione, redazione del progetto divisione, assistenza all'atto notarile, ecc.


Art. 53 - STIME PER ESPROPRIAZIONE



Nelle stime per espropriazioni l'onorario � determinato in base alle tabelle F3 e G3, applicando, le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua, (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento o il plus- valore derivante dalle nuove opere) delle indennit� per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di esproprio.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.


Art. 54 - PERIZIE PER AFFITTI DI FONDI RUSTICI E URBANI



L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e urbani � valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:

CANONE DI LOCAZIONE FONDI RUSTICI FONDI URBANI
Fino a € 25,82 11,16% con un minimo di € 2,54 7,87% con un minimo € 1,69
Per € 51,65 10,17% 6,89%
Per € 103,29 9,19% 5,91%
Per € 258,23 6,89% 4,93%
Per € 1.291,14 e oltre 3,94% 2,96%

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.




COSTRUZIONI CIVILI STRADALI E IDRAULICHE

Art. 55 - IMPORTO A CUI SI APPLICA L'ONORARIO



La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.



Art. 56 - PRESTAZIONI NELLE COSTRUZIONI



Agli effetti di quanto � disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:
Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.
Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazioni e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.
Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.
Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.
Liquidazione dei lavori: contabilit� tecnica, verifica delle misure e forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.


Art. 57 - CLASSIFICA DELLE COSTRUZIONI



Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.
A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.
B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in pi� locali, ad uso di ricovero e di industrie.
C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici.
D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.
E) Impianti di servizi primari.

Categoria II - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.
F) Strade e canali.
G) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficolt� di studio.
H) Arginature e lavori di terra.
I) Manufatti per opere stradali e idrauliche a s� stanti.
L) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

Categoria III - Bonifiche.
M) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravit� con portata massima di litri 100 al minuto secondo.
N) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entit�.
O) Progetti di bonifica agraria.


Art. 58 - ONORARI PER LE COSTRUZIONI



Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4.
Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.
Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.
Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purch� non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I2.


Art. 59 - PRESTAZIONI PARZIALI. AGGIORNAMENTO DI PROGETTI


Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla tabella H4 sar� moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 %; avvertendo che le aliquote previste nella colonna "aggiornamenti di progetti" vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.
La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.
I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota del 4,92 % sull'importo da ripartire.
L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto � disposto dall'art. 29, lettera o) pu� essere aumentata fino al 40 % quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

ONORARI A DISCREZIONE

 


Art. 60 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A DISCREZIONE



Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entit� o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.
L'onorario � calcolato tenendo conto della importanza, delle difficolt� e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.
Sono valutati a discrezione:
a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordi, transazioni;
d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilit� civile e penale;
e) denunce per successioni;
f) convenzioni per servit� prediali, diritti d'acqua e simili; g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attivit� propria del geometra.


Art. 61



Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale � integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.


Art. 62 - STIMA DEI DANNI DELLA GRANDINE E DELL'INCENDIO DI SCORTE



Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di € 3,39 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.


Stima dei danni colonici



Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di € 3,39 (vedi art. 29, lettera m).


PRESTAZIONI VARIE

Art. 63 - STIMA DELLE ACQUE IRRIGUE



Nella stima delle acque irrigue, l'onorario pu� essere stabilito, secondo la importanza e le difficolt� a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.


Art. 64 - FUNZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE DI CASE E BENI RUSTICI.
CURATELE DI AZIENDE AGRARIE



In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, � stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2.


FUNZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE


Tabella L2

REDDITO DELL'AZIENDA FONDI RUSTICI CASE ABITAZIONE
AMMINISTRAZIONE CURATELA
Conduzione diretta A mezzadria In affitto Conduzione diretta A mezzadria In affitto Amministrazione Curatele
Fino a € 2.582,28 % 5,83 8,14 2,70 6,98 10,48 4,27 8,54 9,70
Da € 2.582,28 a € 5.164,57 % 4,53 6,33 2,09 5,4 8,11 3,32 6,64 7,58
Da € 5.164,57 a € 25.822,84 % 4,08 5,71 1,88 4,84 7,27 2,98 5,95 6,79
Da € 25.822,84 a € 51.645,69 % 3,05 4,27 1,41 3,63 5,43 2,23 4,46 5,09
Da € 51.645,69 % e oltre 2,60 3,68 1,22 3,12 4,63 1,94 3,85 4,34

A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.
Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.
Le modalit� per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento � corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.
Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario � aumentato del 30 %.
Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.) il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario � determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.


Art. 65 - PRESTAZIONI PER COMPRAVENDITE, AFFITTI E COLONIE PARZIARIE



L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni annui negli affitti secondo la seguente tabella.

IMPORTI COMPRAVENDITE AFFITTI E COLONIE
Fino a € 2.582,28 2,72 % 2,04 %
€ 25.822,84 2,57 % 1,90 %
€ 51.645,69 2,40 % 1,75 %
€ 103.291,38 2,05 % 1,45 %

Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.

 


CONTABILITA' DEI LAVORI


Tabella M2

IMPORTO DELL'OPERA ONORARIO PER OGNI 100 € DI OPERE CONTABILIZZATE
Fino a € 5.164,57 2,89
Sul di pi� fino a € 10.329,14 2,35
Sul di pi� fino a € 25.822,84 1,74
Sul di pi� fino a € 51.645,69 1,23
Sul di pi� oltre € 51.645,69 1,04
Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati come appresso:
a) per riparazioni e trasformazioni del 20 %
b) per aggiunte e ampliamenti del 10 %
c) per ordinaria amministrazione del 60 %

COLLAUDO OPERE DI TERZI PER OGNI L.100 DI IMPORTO


Tabella N

IMPORTO O VALORE DELL'OPERA A B
Collaudo ed esame atti contabili
t = - 0,22
Collaudo ecc., con riparto spese fra condomini, coutenti ecc.
t = - 0,20
€ 5.164,57 0,4508 0,7303
€ 7.746,85 0,4124 0,6734
€ 10.329,14 0,3871 0,6358
€ 15.493,73 0,3540 0,5862
€ 20.658,28 0,3323 0,5535
€ 25.822,84 0,3164 0,5293
€ 36.151,98 0,2938 0,4949
€ 51.645,69 0,2717 0,4608
€ 25.822,84 0,2485 0,4249
€ 103.291,38 0,2332 0,4011
€ 154.937,07 0,2133 0,3699
€ 206.582,76 0,2002 0,3492
€ 258.228,45 0,1907 0,3340
€ 361.519,83 0,1770 0,3122
€ 516.456,90 0,1637 0,2907

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

 

 

COSTRUZIONI
(Ogni lettera corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nell'art. 57 della tariffa)


Tabella H4

IMPORTO DELL'OPERA CATEGORIA
I COSTRUZIONI RURALI, CIVILI E INDUSTRIALI
CATEGOA II
COSTR. STRADALI, IDRAULICHE E LAVORI DI TERRA
CATEGORIA III
IDRAULICHE E LAVORI A TERRA
A B C D E F G H I L M N O
t =-0,20 t =-0,20 t =-0,20 t =-0,20 t =-0,20 t =-0,25 t =-0,25 t =-0,25 t =-0,25 t =-0,23 t =-0,23 t =-0,32 t =-0,28
€ 5.164,57 8,2615 10,8404 11,7305 16,2493 17,4237 7,7666 11,6499 9,6212 12,1199 9,4127 10,4092 12,1232 9,4232
€ 7.746,85 7,6180 9,9961 10,8168 14,9836 16,0666 7,0179 10,5269 8,6937 10,9516 8,5746 9,1426 10,6480 8,4119
€ 10.329,14 7,1921 9,4372 10,2120 14,1458 15,1682 6,5309 9,7964 8,0904 10,1916 8,0256 8,3385 9,7116 7,7609
€ 15.493,73 6,6319 8,7021 9,4166 13,0440 13,9867 5,9013 8,8520 7,3105 9,2092 7,3110 7,3238 8,5298 6,9279
€ 20.658,28 6,2611 8,2155 8,8901 12,3156 13,2047 5,4918 8,2378 6,8032 8,5701 6,8429 6,6797 7,7796 6,3918
€ 25.822,84 5,9878 7,8569 8,5020 11,7771 12,6284 5,1938 7,7908 6,4341 8,1051 6,5006 6,2194 7,2435 6,0046
€ 36.151,98 5,5981 7,3456 7,9487 11,0107 11,8065 4,7748 7,1622 5,9150 7,4512 6,0165 5,5845 6,5041 5,4648
€ 51.645,69 5,2127 6,8399 7,4014 10,2526 10,9936 4,3675 6,5512 5,4104 6,8155 5,5426 4,9821 5,8025 4,9454
€ 77.468,53 4,8066 6,3071 6,8249 9,4540 10,1373 3,9465 5,9197 4,8888 6,1585 5,0491 4,3759 5,0965 4,4146
€ 103.291,38 4,5379 5,9544 6,4433 8,9254 9,5705 3,6726 5,5089 4,5496 5,7312 4,7258 3,9910 4,6482 4,0730
€ 154.937,07 4,1844 5,4906 5,9414 8,2302 8,8250 3,3186 4,9779 4,1110 5,1787 4,3051 3,5054 4,0826 3,6358
€ 206.582,76 3,9505 5,1836 5,6092 7,7700 8,3316 3,0883 4,6324 3,8257 4,8193 4,0294 3,1971 3,7236 3,3545
€ 258.228,45 3,7780 4,9574 5,3644 7,4309 7,9680 2,9207 4,3811 3,6182 4,5578 3,8278 2,9768 3,4670 3,1513
€ 361.519,83 3,5322 4,6318 5,0153 6,9473 7,4494 2,6851 4,0276 3,3262 4,1901 3,5428 2,6729 3,1131 2,8679
€ 516.456,90 3,2890 4,3157 4,6700 6,4689 6,9365 2,4560 3,6840 3,0425 3,8327 3,2637 2,3846 2,7773 2,5954

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.


TABELLA DELLE PARZIALIZZAZIONI


Tabella I2

PRESTAZIONI PARZIALI CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III AGGIORNAM.
DI
PROGETTO
COSTRUZ. RURALI, CIVILI E INDUSTRIALI COSTR. STRADALI, IDRAUL. E LAVORI TERRA BONIFICHE
A B C D E F G H I L M N O -
a) Progetto di massima 0,13* 0,13* 0,13* 0,10* 0,16* 0,14 0,14 0,14 0,06 0,07 0,06 0,06 0,10 -
b) Preventivo sommario 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 0,03 -
c) Progetto esecutivo 0,28 0,28 0,28 0,20 0,25 0,27 0,27 0,27 0,24 0,23 0,19 0,19 0,22 0,40
d) Preventivo particolareg 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08 0,08 0,06 0,10 0,06 0,06 0,10 0,20
e) Particolari costruttivi 0,08 0,08 0,08 0,10 0,08 0,02 0,02 0,02 0,15 0,10 0,09 0,09 0,04 0,10
f) Capitolati e contratti 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,10 0,10 0,08 0,10
g) Direzione lavori 0,25 0,25 0,25 0,34 0,22 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,30 0,30 0,24 -
h) Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,25
i) Liquidazione dei lavori 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,12 0,13 -
TOTALE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -

(*) Progetti di massima e planivolumetrici di utilizzazione delle aree di lottizzazione relativamente alle lettere A, B, C, D, ed E.

 

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